ASIAT • Via Lugano 23 • 6500 Bellinzona

Tel. +41 91 825 55 56 • E-mail: info@asiat.ch 

SCOPO E STATUTO

Scopo

ASIAT si occupa di tutte le questioni inerenti all’attività dei suoi membri:

 

  • Le discussioni per la definizione a livello cantonale degli onorari per mandati pubblici
  • La gestione del contratto collettivo nel rampo del disegno (CCL) tramite la commissione paritetica cantonale e con la conduzione della trattativa annuale per la determinazione degli stipendi dei disegnatori
  • La promozione della formazione professionale con l’assegnazione del premio ASIAT e la partecipazione alle commissioni dei corsi d’introduzione e dei vari ordini scolastici
  • La presenza attiva ai lavori della Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino, con un delegato nel comitato tre delegati nell’assemblea

Statuto

Articolo 1 – Nome, scopo, sede

  1. L’Associazione Studi d’Ingegneria e di Architettura Ticinesi (ASIAT) è un’associazione padronale derivante dalla fusione delle ora disciolte USIT e ADLAT di cui ha assunto la totalità degli attivi e dei passivi ed è retta dal presente Statuto e dagli Articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
  2. Scopo dell’associazione è trattare tutte le questioni inerenti all’attività dei suoi membri nell’ambito dell’esercizio della loro professione.
  3. Per il raggiungimento dello scopo statutario, ASIAT collabora in modo attivo, segnatamente in qualità di membro, alle attività della Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT).
  4. L’associazione può stare in giudizio per sé e per i propri membri, in particolare per vertenze in ambito di commesse pubbliche.
  5. La durata dell’associazione è illimitata.
  6. La sede è quella del segretariato.

Articolo 2 – Membri

  1. Possono essere membri dell’associazione gli studi che svolgono unicamente attività di progettazione e direzione lavori, consulenza e perizie nei campi della costruzione, del territorio e dell’ambiente in modo indipendente con sede nel Cantone Ticino, a condizione che almeno uno dei titolari o dei collaboratori dirigenti effettivi abbiano almeno i requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro Svizzero degli architetti/ingegneri (REG A) o degli architetti/ingegneri-tecnici (REG B). Per gli specialisti dell’impiantistica (settore elettrico, termo-sanitario e ventilazione) è richiesto il diploma di maestria federale o titolo equivalente.
  2. Sono ammessi anche quegli studi che non soddisfano le condizioni minime se iscritti all’ADLAT o all’USIT al momento della costituzione della nuova associazione.
  3. Possono anche essere ammessi alle stesse condizioni, su richiesta, i membri A.TI.P.I. (Associazione Ticinese Progettisti Impianti) e AATIDA (Associazione Architetti Ticinesi a Diritto Acquisito) al momento della costituzione della nuova associazione.

Articolo 3 – Adesioni, dimissioni, radiazioni

  • Il comitato decide sulle domande di adesione sotto riserva di ricorso all’assemblea generale. Ogni membro può lasciare l’associazione inoltrando le proprie dimissioni per iscritto con 6 mesi di preavviso per la fine di ogni anno civile.
  • Il comitato può radiare un membro che non soddisfi più alle condizioni dell’art.2 o che non adempia agli obblichi statutari. I motivi dell’esclusione saranno comunicati all’interessato, il quale avrà facoltà di ricorso all’assemblea generale.
  • Il membro dimissionario o escluso è tenuto a dar seguito ai suoi obblighi statutari e regolamentari fino alla fine dell’anno civile.

Articolo 4 – Organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’assemblea generale
  2. il comitato
  3. i revisori
  4. il segretariato
  5. le commissioni

Articolo 5 – Assemblea generale

  1. L’assemblea generale si compone di tutti i membri; ogni membro ha diritto ad un voto.
  2. L’assemblea è convocata per iscritto dal comitato con preavviso di almeno 20 giorni, secondo necessità, ma almeno una volta all’anno. La convocazione è pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
  3. Assemblee straordinarie possono essere convocate anche a più breve termine per iniziativa del comitato o a richiesta di almeno 1/5 dei membri.
  4. L’assemblea generale delibera sulle trattande all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono valide indipendentemente dal numero dei soci presenti e rappresentati.
  5. Ogni membro può rappresentare un solo altro membro.
  6. I soci che si fanno rappresentare devono annunciarsi per iscritto al comitato almeno due giorni prima dell’assemblea e designare il membro che li rappresenta.
  7. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, il voto del presidente decide. Nei casi particolari specificati agli articoli 15 e 16, nonché per eventuali trattande che possono vincolare i membri dell’associazione nella loro attività professionale, le decisioni saranno ritenute valide solo se i voti favorevoli avranno raggiunto i due terzi dei voti presenti e rappresentati.

Articolo 6 – Competenza dell’assemblea generale

E’ d’esclusiva competenza dell’assemblea generale di:

  1. approvare i conti ed il rapporto di gestione del comitato
  2. eleggere i membri del comitato, il presidente ed i revisori
  3. fissare l’importo dei contributi e delle tasse sociali
  4. deliberare sulle questioni sottoposte dal comitato
  5. modificare lo statuto
  6. nominare commissioni per incarichi particolari
  7. deliberare su eventuali ricorsi
  8. pronunciare lo scioglimento dell’associazione

Articolo 7 – Comitato

  1. Il comitato si compone di 5 membri, di cui un presidente, eletti per due anni dall’assemblea generale e rieleggibili al massimo due volte consecutive.
  2. Il comitato sceglie nel suo seno un vice-presidente.
  3. Si riunisce secondo necessità e sarà convocato dal segretariato su richiesta del presidente o di due suoi membri.
  4. Le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre membri.
  5. Nel comitato devono essere rappresentati gli architetti, gli ingegneri civili e gli specialisti dell’impiantistica.
  6. E’ auspicata la rotazione del Presidente all’interno delle categorie professionali.

Articolo 8 – Compiti e competenze del comitato

Spettano al comitato tutte le facoltà che non sono d’esclusiva competenza dell’assemblea; in particolare i seguenti compiti e competenze:

  1. decidere le ammissioni e le esclusioni sotto riserva di ricorso all’assemblea generale
  2. gestire i fondi dell’associazione
  3. presentare ogni anno all’assemblea generale un rapporto di gestione e un rendiconto finanziario
  4. preparare le trattande da sottoporre all’assemblea generale
  5. assolvere i mandati affidatigli dall’assemblea
  6. rappresentare l’associazione in ogni circostanza
  7. designare ogni rappresentante o delegato

Articolo 9 – Diritto di firma

L’associazione è vincolata verso terzi dalla firma individuale del presidente e collettiva a due degli altri membri di comitato.

Articolo 10 – Revisori

L’assemblea generale sceglie due revisori nominati per due anni, che sono incaricati di controllare i conti e di fare rapporto scritto all’assemblea generale.

Articolo 11 – Segretariato

  1. Il segretariato può avere sede presso lo studio del presidente oppure può avere sede indipendente.
  2. Collabora con il Comitato per l’assolvimento dei compiti dello stesso.

Articolo 12 – Commissioni

Il comitato può costituire commissioni permanenti o ad hoc, formate da rappresentanti degli studi affiliati, per lo svolgimento di compiti speciali in aiuto all’attività del comitato.

Articolo 13 – Patrimonio sociale

  1. Gli introiti dell’associazione sono costituiti dai contributi dei membri, da doni o da altri proventi.
  2. Il patrimonio sociale iniziale è costituito da attivi e passivi delle due associazioni fondatrici.
  3. Viene creato un fondo per studenti e apprendisti, gestito da un Regolamento che verrà deciso dall’Assemblea.

Articolo 14 – Doveri dei membri

  1. I membri dell’associazione non hanno alcun diritto personale al patrimonio sociale.
  2. E’ esclusa la loro responsabilità per gli impegni dell’associazione.
  3. I membri sono tenuti a rispettare e applicare le regole e le convenzioni ratificate dall’assemblea generale.

Articolo 15 – Modifica dello statuto

  1. L’assemblea generale può modificare lo statuto in ogni tempo alla maggioranza dei due terzi dei voti presenti e rappresentati.
  2. Le proposte di modifica devono essere indicate nella lettera di convocazione.

Articolo 16 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso dall’assemblea generale alla maggioranza dei due terzi dei voti presenti e rappresentati a condizione che la proposta di dissoluzione sia stata annunciata e motivata chiaramente nella lettera di convocazione.
  2. Il saldo attivo eventuale sarà destinato ad un’azione in relazione con gli scopi statutari.
  3. I presenti statuti, approvati con la firma del contratto di fusione in data 16 giugno 1999, sono stati aggiornati durante l’assemblea generale dei soci, regolarmente convocata in data 27.05.2010 e in seguito in data 31.05.2017.