SCOPO E STATUTO
Scopo
ASIAT si occupa di tutte le questioni inerenti all’attività dei suoi membri:
- Le discussioni per la definizione a livello cantonale degli onorari per mandati pubblici
- La gestione del contratto collettivo nel rampo del disegno (CCL) tramite la commissione paritetica cantonale e con la conduzione della trattativa annuale per la determinazione degli stipendi dei disegnatori
- La promozione della formazione professionale con l’assegnazione del premio ASIAT e la partecipazione alle commissioni dei corsi d’introduzione e dei vari ordini scolastici
- La presenza attiva ai lavori della Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino, con un delegato nel comitato tre delegati nell’assemblea
Statuto
Articolo 1 – Nome, scopo, sede
- L’Associazione Studi d’Ingegneria e di Architettura Ticinesi (ASIAT) è un’associazione padronale derivante dalla fusione delle ora disciolte USIT e ADLAT di cui ha assunto la totalità degli attivi e dei passivi ed è retta dal presente Statuto e dagli Articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- Scopo dell’associazione è trattare tutte le questioni inerenti all’attività dei suoi membri nell’ambito dell’esercizio della loro professione.
- Per il raggiungimento dello scopo statutario, ASIAT collabora in modo attivo, segnatamente in qualità di membro, alle attività della Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT).
- L’associazione può stare in giudizio per sé e per i propri membri, in particolare per vertenze in ambito di commesse pubbliche.
- La durata dell’associazione è illimitata.
- La sede è quella del segretariato.
Articolo 2 – Membri
- Possono essere membri dell’associazione gli studi che svolgono unicamente attività di progettazione e direzione lavori, consulenza e perizie nei campi della costruzione, del territorio e dell’ambiente in modo indipendente con sede nel Cantone Ticino, a condizione che almeno uno dei titolari o dei collaboratori dirigenti effettivi abbiano almeno i requisiti richiesti per l’iscrizione al Registro Svizzero degli architetti/ingegneri (REG A) o degli architetti/ingegneri-tecnici (REG B). Per gli specialisti dell’impiantistica (settore elettrico, termo-sanitario e ventilazione) è richiesto il diploma di maestria federale o titolo equivalente.
- Sono ammessi anche quegli studi che non soddisfano le condizioni minime se iscritti all’ADLAT o all’USIT al momento della costituzione della nuova associazione.
- Possono anche essere ammessi alle stesse condizioni, su richiesta, i membri A.TI.P.I. (Associazione Ticinese Progettisti Impianti) e AATIDA (Associazione Architetti Ticinesi a Diritto Acquisito) al momento della costituzione della nuova associazione.
Articolo 3 – Adesioni, dimissioni, radiazioni
- Il comitato decide sulle domande di adesione sotto riserva di ricorso all’assemblea generale. Ogni membro può lasciare l’associazione inoltrando le proprie dimissioni per iscritto con 6 mesi di preavviso per la fine di ogni anno civile.
- Il comitato può radiare un membro che non soddisfi più alle condizioni dell’art.2 o che non adempia agli obblichi statutari. I motivi dell’esclusione saranno comunicati all’interessato, il quale avrà facoltà di ricorso all’assemblea generale.
- Il membro dimissionario o escluso è tenuto a dar seguito ai suoi obblighi statutari e regolamentari fino alla fine dell’anno civile.
Articolo 4 – Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea generale
- il comitato
- i revisori
- il segretariato
- le commissioni
Articolo 5 – Assemblea generale
- L’assemblea generale si compone di tutti i membri; ogni membro ha diritto ad un voto.
- L’assemblea è convocata per iscritto dal comitato con preavviso di almeno 20 giorni, secondo necessità, ma almeno una volta all’anno. La convocazione è pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
- Assemblee straordinarie possono essere convocate anche a più breve termine per iniziativa del comitato o a richiesta di almeno 1/5 dei membri.
- L’assemblea generale delibera sulle trattande all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono valide indipendentemente dal numero dei soci presenti e rappresentati.
- Ogni membro può rappresentare un solo altro membro.
- I soci che si fanno rappresentare devono annunciarsi per iscritto al comitato almeno due giorni prima dell’assemblea e designare il membro che li rappresenta.
- Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, il voto del presidente decide. Nei casi particolari specificati agli articoli 15 e 16, nonché per eventuali trattande che possono vincolare i membri dell’associazione nella loro attività professionale, le decisioni saranno ritenute valide solo se i voti favorevoli avranno raggiunto i due terzi dei voti presenti e rappresentati.
Articolo 6 – Competenza dell’assemblea generale
E’ d’esclusiva competenza dell’assemblea generale di:
- approvare i conti ed il rapporto di gestione del comitato
- eleggere i membri del comitato, il presidente ed i revisori
- fissare l’importo dei contributi e delle tasse sociali
- deliberare sulle questioni sottoposte dal comitato
- modificare lo statuto
- nominare commissioni per incarichi particolari
- deliberare su eventuali ricorsi
- pronunciare lo scioglimento dell’associazione
Articolo 7 – Comitato
- Il comitato si compone di 5 membri, di cui un presidente, eletti per due anni dall’assemblea generale e rieleggibili al massimo due volte consecutive.
- Il comitato sceglie nel suo seno un vice-presidente.
- Si riunisce secondo necessità e sarà convocato dal segretariato su richiesta del presidente o di due suoi membri.
- Le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre membri.
- Nel comitato devono essere rappresentati gli architetti, gli ingegneri civili e gli specialisti dell’impiantistica.
- E’ auspicata la rotazione del Presidente all’interno delle categorie professionali.
Articolo 8 – Compiti e competenze del comitato
Spettano al comitato tutte le facoltà che non sono d’esclusiva competenza dell’assemblea; in particolare i seguenti compiti e competenze:
- decidere le ammissioni e le esclusioni sotto riserva di ricorso all’assemblea generale
- gestire i fondi dell’associazione
- presentare ogni anno all’assemblea generale un rapporto di gestione e un rendiconto finanziario
- preparare le trattande da sottoporre all’assemblea generale
- assolvere i mandati affidatigli dall’assemblea
- rappresentare l’associazione in ogni circostanza
- designare ogni rappresentante o delegato
Articolo 9 – Diritto di firma
L’associazione è vincolata verso terzi dalla firma individuale del presidente e collettiva a due degli altri membri di comitato.
Articolo 10 – Revisori
L’assemblea generale sceglie due revisori nominati per due anni, che sono incaricati di controllare i conti e di fare rapporto scritto all’assemblea generale.
Articolo 11 – Segretariato
- Il segretariato può avere sede presso lo studio del presidente oppure può avere sede indipendente.
- Collabora con il Comitato per l’assolvimento dei compiti dello stesso.
Articolo 12 – Commissioni
Il comitato può costituire commissioni permanenti o ad hoc, formate da rappresentanti degli studi affiliati, per lo svolgimento di compiti speciali in aiuto all’attività del comitato.
Articolo 13 – Patrimonio sociale
- Gli introiti dell’associazione sono costituiti dai contributi dei membri, da doni o da altri proventi.
- Il patrimonio sociale iniziale è costituito da attivi e passivi delle due associazioni fondatrici.
- Viene creato un fondo per studenti e apprendisti, gestito da un Regolamento che verrà deciso dall’Assemblea.
Articolo 14 – Doveri dei membri
- I membri dell’associazione non hanno alcun diritto personale al patrimonio sociale.
- E’ esclusa la loro responsabilità per gli impegni dell’associazione.
- I membri sono tenuti a rispettare e applicare le regole e le convenzioni ratificate dall’assemblea generale.
Articolo 15 – Modifica dello statuto
- L’assemblea generale può modificare lo statuto in ogni tempo alla maggioranza dei due terzi dei voti presenti e rappresentati.
- Le proposte di modifica devono essere indicate nella lettera di convocazione.
Articolo 16 – Scioglimento
- Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso dall’assemblea generale alla maggioranza dei due terzi dei voti presenti e rappresentati a condizione che la proposta di dissoluzione sia stata annunciata e motivata chiaramente nella lettera di convocazione.
- Il saldo attivo eventuale sarà destinato ad un’azione in relazione con gli scopi statutari.
- I presenti statuti, approvati con la firma del contratto di fusione in data 16 giugno 1999, sono stati aggiornati durante l’assemblea generale dei soci, regolarmente convocata in data 27.05.2010 e in seguito in data 31.05.2017.